Statuto Centro Turistico Acli Udine - CTA - Centro Turistico Acli

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Statuto Centro Turistico Acli Udine

CTA - Centro Turistico ACLI  -  Sede Provinciale Udine

Articolo n° 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita in Udine, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli Artt.36 e seguenti del Codice Civile, una Associazione di promozione sociale denominata :

a)      - Sede Provinciale Centro Turistico ACLI  di Udine, la quale aderisce al CTA Nazionale.

 

La Struttura ha sede legale in Via Aquileia 29, Comune Udine Prov. Udine Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune.

Il CTA promuove la solidarietà, l'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività rivolte a migliorare la qualità della vita, la convivenza tra culture ed etnie diverse, la costruzione della pace, la salvaguardia del creato. L'associazione ha la sede legale in Udine e la sua durata è illimitata.

 

Articolo n° 2

SCOPI E ATTIVITA'

L'Associazione, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa, opera senza scopo di lucro e con le finalità di promuovere e realizzare progetti di autogestione delle attività turistico - culturali e ricreative per lo sviluppo, il coordinamento e la gestione diretta, in convenzione, o indiretta, di servizi nell'ambito di tali attività.

L'Associazione ha per oggetto:

1) La valorizzazione e la promozione della conoscenza del patrimonio artistico, culturale ed ambientale,degli eventi e del patrimonio turistico.

2) La promozione e l'attuazione di ricerche e documentazioni sia storiche che bibliografiche, nonché l'attuazione di opportune progettazioni intese allo sviluppo delle attività dell'Associazione.

3) L'organizzazione, per i propri Associati, di viaggi, gite, visite culturali, vacanze studio,

pellegrinaggi, escursioni in Italia e all'Estero in località di interesse culturale, climatico, termale, nonché di altre attività turistiche - ricettive in genere.

4) La memorizzazione sistematica e la riproduzione, sotto qualsiasi forma consentita, dei risultati delle attività anche sui Beni Culturali e Ambientali, l'accesso con collegamenti telematici o la costituzione di banche dati ed elaborazioni che favoriscano la divulgazione, la conoscenza e la fruizione per fasce sociali sempre più vaste.

5) Progetti per giovani e famiglie, in collaborazione con Enti e Organizzazioni di interscambio.

6) La formazione e l'aggiornamento anche dei propri Associati nelle figure di tecnici, animatori,

accompagnatori, guide non professionali o hostess anche mediante corsi, stage, convegni, incontri di studio, sia locali, nazionali che internazionali, con particolare riferimento ai servizi di comunicazione,informazione, accoglienza e ospitalità.

7) Visite culturali e di studio a carattere nazionale e internazionale con soggiorni,stage,viaggi e gite.

8) La produzione e la vendita di materiali che promuovano la divulgazione e la migliore fruizione dei Beni Culturali e Ambientali in generale.

9) Favorire e promuovere lo sviluppo di ogni forma di risparmio, anche fra i soci ed i loro famigliari, nelle forme e nei modi consentiti dalla legge,tendenti a facilitare l'accesso al consumo di vacanze e viaggi associativi.

10) Iniziative di relazione con le istituzioni, perché promuovano politiche di turismo sociale e la

disponibilità di strutture e spazi di intervento adeguati allo sviluppo della pratica culturale, turistica e della vacanza di tutti i cittadini.

11) L'edizione di strumenti di moderna comunicazione,nelle forme e nei modi più opportuni, riguardanti i temi e le attività dell'Associazione.

12) Il CTA si avvale, in forza della rete delle ACLI, della collaborazione delle imprese e dei servizi

promossi dalla stessa, nel rispetto delle disposizioni dello statuto ACLI, aderendo nelle forme previste o stipulando apposite convenzioni.

 

Articolo n° 3

RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) contributi da privati;

c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;

d) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o da prestazioni di servizi agli associati o ai terzi;

e) eredità, donazioni e legati;

f) qualsiasi altra entrata che può pervenire all'Associazione nello svolgimento delle sue attività.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi,

riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo n° 4

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Il Consiglio di Presidenza deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare

all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo n° 5

SOCI

Gli associati si distinguono in due categorie:

a) Soci Ordinari;

b) Soci del Comitato Tecnico-Scientifico.

Possono essere soci Ordinari dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

E espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Il Consiglio di Presidenza può nominare Soci del Comitato Tecnico- Scientifico quelle personalità del mondo accademico e della cultura la cui presenza nell'Associazione risulti atta ad elevare la qualità e l'immagine del sodalizio; in ogni caso questi hanno diritto di voto e possono essere eletti solo se provvedono a versare la quota associativa, al pari degli altri soci.

Possono essere "membri aggregati sovventori" dell'Associazione, senza diritto di voto, anche gli Enti Pubblici o Privati, con o senza personalità giuridica, che ne facciano richiesta al Consiglio di Presidenza.

Articolo n. 6

CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio avviene tramite presentazione di apposita domanda scritta al Consiglio di Presidenza da parte degli interessati con la quale si impegnano ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere

controfirmate dall'esercente la potestà.

All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata

l'iscrizione nel libro soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Articolo n. 7

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio di Presidenza e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo n. 8

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio di Presidenza con la

restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Presidenza nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle

deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b)che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

c)che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio di Presidenza deve essere ratificato dalla prima

assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica

decadenza dalla qualifica di socio senza necessità di alcuna formalità.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale

versato.

Articolo n° 9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio di Presidenza;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo.

La struttura organica dell'Associazione è impostata sui principi della democraticità e le cariche

associative sono gratuite ed elettive.

Articolo n°. 10

ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in

sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il

Consiglio di Presidenza.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

a)elezione del Consiglio di Presidenza;

b)elezione eventuale del Collegio dei Revisori dei conti;

c)approvazione del rendiconto economico-finanziario;

d)approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;

e)approvazione di eventuali Regolamenti interni;

f)deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

L'assemblea, di norma, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio di Presidenza e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Presidenza lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando

siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita

qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

L' assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti

sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Il Presidente e il Segretario verbalizzante dell’assemblea, vengono nominati all’inizio dell’assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Articolo n° 11

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza e' formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio di Presidenza e'

convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione e' fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di dieci giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo

verbale.

Il Consiglio di Presidenza e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta,

pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) redigere il rendiconto economico-finanziario;

c) compilare gli eventuali regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati ;

f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita

dell'Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad

assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti, con deliberazione approvata anche dal Consiglio dei Revisori dei Conti (se esiste), che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio nomina altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea cui spetterà deliberare l'eventuale ratifica.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo n° 12

IL PRESIDENTE

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio di Presidenza, ha la rappresentanza e la firma legale

dell'Associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio di Presidenza per l'elezione del nuovo Presidente.

 

Articolo n° 13

PRESIDENTE ONORARIO

E' possibile la nomina di un Presidente onorario dell'Associazione senza diritto di voto che viene scelto con delibera del Consiglio di Presidenza.

Articolo n° 14

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall' Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

Articolo n° 15

PUBBLICITA E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Verbali di: Assemblea, Consiglio di Presidenza, Collegio dei Revisori, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Articolo n° 16

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto

favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento

dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo

preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo n° 17

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi

organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Udine.

Articolo n° 18

REGOLAMENTO

Il Consiglio di Presidenza, predisporrà il testo del regolamento di gestione interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

 

Articolo n° 19

RESPONSABILITA'

I dirigenti del CTA - Centro Turistico ACLI -  sede provinciale o struttura di base di Udine che assumono obbligazioni per conto dell'Associazione, ne rispondono personalmente e solidamente nei limiti delle loro responsabilità associative e delle deleghe loro conferite e non impegnano le altre strutture del CTA e ACLI. Le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario devono avere la firma congiunta del responsabile amministrativo e del legale rappresentante, Presidente pro - tempore. Gli impegni economici e gli atti amministrativi di importo superiore ai 500,00 Euro devono risultare da apposita delibera del Consiglio di Presidenza.

Nei casi di avvicendamenti nelle cariche sociali, queste devono essere precedute da consegne scritte.

Articolo n° 20

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento agli statuti e regolamenti del CTA e ACLI Nazionali e alle norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

 

Il presente statuto è stato approvato in data 26/11/2009. Per la parte non disciplinata dal presente documento si farà riferimento allo statuto e ai regolamenti del CTA Nazionale.

Lo statuto è  registrato presso l'Agenzia delle Entrate.